INFORMAZIONI
DOGANALI

per spedizioni di documenti e merci verso la Svizzera

1. CONSEGNE VERSO LA SVIZZERA NON SOGGETTE A DAZI

Le seguenti merci possono essere spedite in Svizzera e sdoganate con procedura semplificata:

  • corriere diplomatico e consolare
  • beni personali usati
  • regali in conformità all'art. 9a par. 1 (Regolamento doganale)
  • atti e manoscritti senza valore da collezione;  documenti commerciali
  • foto destinate alla stampa
  • nastri audio e magnetici, dischi magnetici, videocassette recanti dati
  • supporti di dati e simili per lo scambio di comunicazioni commerciali
  • !!! Attenzione: i cosiddetti UPDATE non ricadono sotto questa disposizione!) !!!
  • campioni e saggi di merci, presentazioni di campioni (Attenzione: due esemplari di uno stesso prodotto rappresentano campioni,
  • da tre esemplari in su trattasi di spedizione di merci)
  • materiale pubblicitario turistico
  • attrezzi manuali usati (trapano, gattuccio, ecc.)
  • confezioni e contenitori per il trasporto svizzeri vuoti (contenitori, cassoni di gomma, ecc.)
  • singoli esemplari di manuali tecnici
In sostituzione della dichiarazione per l'importazione lo sdoganamento può essere effettuato presentando un documento (POD, bolla di accompagnamento, fattura, ecc.).

Il documento deve essere prodotto in quadruplice copia e recare le seguenti indicazioni:

  • nome e indirizzo del ricevente
  • numero, segno e numeri di colli
  • peso lordo della spedizione
  • contenuto della spedizione (vedi sopra: ad esempio documenti commerciali, ecc.)

2. CONSEGNE VERSO LA SVIZZERA SOGGETTE A DAZI

A ogni spedizione di merci deve essere acclusa una fattura commerciale in triplice copia.

Qualora i dazi all'importazione siano a carico del ricevente, la fattura deve riportare la clausola "DDU - Delivery Duty Unpaid".

Nel caso delle merci comunitarie, le fatture commerciali devono riportare la seguente dichiarazione di origine:

l'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale comunitaria.
Luogo, data, firma e nome in stampatello o caratteri tipografici.

Nel caso in cui la fattura commerciale non riporti la dichiarazione di origine, la spedizione sarà trattata come spedizione di merci di Paesi terzi e quindi soggetta anche a dazi svizzeri.

Ai fini dello sdoganamento devono essere osservate anche le seguenti disposizioni:

Valori limite per la dichiarazione di esportazione

 

  • Spedizioni di merci fino a € 1.000,-
  • Spedizioni di merci da € 1.000,- a € 3.000,-
  • Spedizioni di merci oltre € 3.000
Basta una fattura commerciale in triplice copia (vedi sopra)
Va acclusa la dichiarazione di esportazione
Deve essere acclusa la dichiarazione di esportazione approntata dall'ufficio doganale di uscita.

 

Valori limite per l'origine delle merci

 

  • Spedizioni di merci fino a € 6.000,-
  • Spedizioni di merci oltre € 6.000,-
La fattura commerciale con dichiarazione di origine
richiede EUR 1 (emesso dall'ufficio doganale di uscita)
eccettuato il caso in cui il mittente sia un esportatore autorizzato con n. di autorizzazione