INFORMAZIONI
DOGANALI
per spedizioni di documenti e merci verso la Svizzera
1. CONSEGNE VERSO LA SVIZZERA NON SOGGETTE A DAZI
Le seguenti merci possono essere spedite in Svizzera e sdoganate con procedura semplificata:
- corriere diplomatico e consolare
- beni personali usati
- regali in conformità all'art. 9a par. 1 (Regolamento doganale)
- atti e manoscritti senza valore da collezione; documenti commerciali
- foto destinate alla stampa
- nastri audio e magnetici, dischi magnetici, videocassette recanti dati
- supporti di dati e simili per lo scambio di comunicazioni commerciali
- !!! Attenzione: i cosiddetti UPDATE non ricadono sotto questa disposizione!) !!!
- campioni e saggi di merci, presentazioni di campioni (Attenzione: due esemplari di uno stesso prodotto rappresentano campioni,
- da tre esemplari in su trattasi di spedizione di merci)
- materiale pubblicitario turistico
- attrezzi manuali usati (trapano, gattuccio, ecc.)
- confezioni e contenitori per il trasporto svizzeri vuoti (contenitori, cassoni di gomma, ecc.)
- singoli esemplari di manuali tecnici
Il documento deve essere prodotto in quadruplice copia e recare le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del ricevente
- numero, segno e numeri di colli
- peso lordo della spedizione
- contenuto della spedizione (vedi sopra: ad esempio documenti commerciali, ecc.)
2. CONSEGNE VERSO LA SVIZZERA SOGGETTE A DAZI
A ogni spedizione di merci deve essere acclusa una fattura commerciale in triplice copia.
Qualora i dazi all'importazione siano a carico del ricevente, la fattura deve riportare la clausola "DDU - Delivery Duty Unpaid".
Nel caso delle merci comunitarie, le fatture commerciali devono riportare la seguente dichiarazione di origine:
l'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale comunitaria.
Luogo, data, firma e nome in stampatello o caratteri tipografici.
Nel caso in cui la fattura commerciale non riporti la dichiarazione di origine, la spedizione sarà trattata come spedizione di merci di Paesi terzi e quindi soggetta anche a dazi svizzeri.
Ai fini dello sdoganamento devono essere osservate anche le seguenti disposizioni:
Valori limite per la dichiarazione di esportazione
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Basta una fattura commerciale in triplice copia (vedi sopra) Va acclusa la dichiarazione di esportazione Deve essere acclusa la dichiarazione di esportazione approntata dall'ufficio doganale di uscita. |
Valori limite per l'origine delle merci
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La fattura commerciale con dichiarazione di origine richiede EUR 1 (emesso dall'ufficio doganale di uscita) eccettuato il caso in cui il mittente sia un esportatore autorizzato con n. di autorizzazione |